La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la sentenza n. 47565/22, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da due cittadini italiani e dalla loro società agricola contro le restrizioni imposte sui loro terreni dopo l’istituzione dell’area naturale protetta “Risorgive di Codroipo”. I ricorrenti sostenevano che il divieto di reimpiantare pioppeti equivalesse a una espropriazione di fatto senza adeguato indennizzo. Dopo il rigetto dei ricorsi da parte del TAR e del Consiglio di Stato, la questione era stata portata davanti alla Corte EDU, che ha ritenuto che le limitazioni non privassero i proprietari del bene ma ne regolassero l’uso, perseguendo un obiettivo legittimo di tutela ambientale. La Corte ha inoltre rilevato che i ricorrenti avevano ricevuto compensazioni economiche e non avevano dimostrato che fossero manifestamente insufficienti, escludendo quindi l’esistenza di un onere individuale eccessivo.
Presunzione di innocenza: la Corte Costituzionale conferma la confisca con reato prescritto
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 depositata il 9 aprile 2026, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità relativa all’articolo 578-bis del codice di procedura penale, nella parte in cui consente al giudice d’appello, pur dichiarando il reato...


