Con la risposta a interpello nn. 263 del 13 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, a differenza di quello previgente disciplinato dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si applica anche nell’ipotesi in cui sia ravvisabile la ”continuità” con una precedente posizione lavorativa assunta in Italia prima dell’espatrio, rilevando tale circostanza solo relativamente al requisito minimo di permanenza all’estero che è più ampio rispetto a quello ordinariamente previsto.
Limite di 5.000 euro anche per il premio in forma di benefit aziendale
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 22 del 9 giugno 2026 con cui ha chiarito che anche nell’ipotesi in cui il lavoratore opti per l’erogazione del premio in forma di benefit aziendale di cui all’articolo 51 del TUIR, trovi applicazione il nuovo...


