Con provvedimento del 5 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, con riferimento alle ipotesi di cessione di crediti d’imposta, il luogo della commissione della violazione utile a individuare la competenza, in assenza del domicilio fiscale del contribuente beneficiario, è il domicilio fiscale del cessionario, al momento di utilizzo del credito. Per individuare la competenza territoriale, con riferimento al luogo dove è stata commessa la violazione, è necessario fare riferimento all’Allegato A del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate.
Taglio accise e Transizione 5.0: le novità in G.U.
Nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2026 è stato pubblicato il DL recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonche' in favore delle imprese. Il provvedimento interviene sulle misure in materia di...


