Con la sentenza C‑101/24 del 9 ottobre 2025, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che qualora un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro abbia fornito prestazioni di servizi per via elettronica a persone residenti nel territorio dell’Unione europea che non sono soggetti passivi per il tramite di un app store messo a disposizione da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, con la conseguenza che si ritiene che quest’ultimo soggetto passivo abbia ricevuto tali prestazioni di servizi e le abbia fornite ai clienti finali, il primo soggetto passivo non può essere considerato debitore dell’IVA nel suo Stato membro di stabilimento.
Banca Centrale Europea: dal 16 settembre 2026 innalzamento dei tassi di interesse di riferimento
Con un avviso dell’11 settembre 2026, l’Agenzia delle Dogane ha reso noto che a partire dal 16 settembre 2026 il tasso di interesse sui depositi presso la Banca Centrale verrà innalzato al 2,50%, mentre i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento...


