La cessione di parti comuni condominiali (in particolare dell’alloggio ex portineria) è attività che si colloca in continuità con l’altrettanto ordinaria attività di locazione dei medesimi beni (con imputazione ai condomini dei redditi fondiari derivanti), rendendo fisiologica – almeno sul piano sistematico – la tassazione della plusvalenza in capo ai singoli partecipanti. Al tempo stesso l’evoluzione normativa dell’art. 67 TUIR e la giurisprudenza favorevole in materia di pertinenze e prima casa (come la sentenza CGT Venezia n. 560/2024, sulle agevolazioni under 36 estese anche alla quota dell’ex portineria) consentono di prospettare una lettura estensiva delle esenzioni, idonea a mitigare gli esiti impositivi nei casi in cui il bene comune sia effettivamente asservito all’abitazione principale.
La sanzionabilità in concorso del consulente tributario
Il documento AIDC LAB n. 2/2026 esamina un orientamento interpretativo che tende ad ampliare l’ambito applicativo del concorso del professionista ai sensi del D.Lgs. n. 472/1997, alla luce di recenti pronunce della Cassazione che attribuiscono rilevanza sanzionatoria...


