Ad avviso di Assonime, l’intervento del D.Lgs. n. 186/2025, che ha modificato l’ambito applicativo del regime di non imponibilità IVA dei servizi di trasporto di beni in esportazione, in transito o in importazione, avrebbe l’effetto di estendere il regime di non imponibilità lungo tutta la catena di trasporto, senza che assuma rilievo l’intervento, in tale ambito, di soggetti intermediari. Il termine “intermediario” dovrebbe infatti intendersi in senso ampio, ricomprendendo tutti i soggetti inseriti in una catena di prestazioni nella quale il primo operatore non rende il trasporto direttamente al beneficiario finale, ma a un committente che, a sua volta, rende il servizio a tale beneficiario o ad ulteriori soggetti interposti. Restano però le rilevanti incertezze interpretative che caratterizzano la norma.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


