L’Avvocato Generale, nelle sue conclusioni alla causa C-279/24 del 22 maggio 2025, ha consigliato la Corte di Giustizia UE di dichiarare che “gli effetti giuridici di ordini di acquisto di prodotti finanziari comunicati da un consumatore residente nello Stato A una banca stabilita nello Stato B nell’ambito di un rapporto commerciale continuativo devono essere valutati alla luce della legge designata dalle parti nel contratto che ha dato luogo al rapporto commerciale, anche se, dopo la conclusione di tale contratto, sussistono le condizioni di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) e le stesse sussistevano al momento dell’effettuazione dei singoli ordini”.
MiCAR: indicata la nuova tipologia di “Prestatori di servizi per le cripto-attività”
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia comunica che gli operatori, iscritti nell’anagrafe dei segnalanti della UIF come “Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale” (codice 79) oppure “Prestatori di servizi di portafoglio digitale”...

