Il decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste definisce condizioni e modalità di attribuzione e utilizzo del Marchio Biologico Italiano, istituito dalla legge 23/2022. Il marchio, conforme al modello grafico riportato nell’Allegato, può essere utilizzato dagli operatori biologici dell’UE che commercializzano prodotti recanti le diciture “Agricoltura Italia” o “Acquacoltura Italia”. L’uso del marchio richiede una comunicazione preventiva tramite il Sistema Informativo Biologico (SIB), contenente dati identificativi dell’operatore, elenco dei prodotti, autodichiarazione ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 e impegno al rispetto delle norme. Trascorsi 30 giorni senza diniego ministeriale, l’operatore è autorizzato all’utilizzo del marchio, che deve essere apposto solo in aggiunta al logo biologico UE, senza sovrapposizioni, alterazioni grafiche o modifiche. Entrambi i loghi devono essere collocati nello stesso campo visivo, garantendo riconoscibilità e conformità alle specifiche tecniche.
MiCAR: indicata la nuova tipologia di “Prestatori di servizi per le cripto-attività”
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia comunica che gli operatori, iscritti nell’anagrafe dei segnalanti della UIF come “Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale” (codice 79) oppure “Prestatori di servizi di portafoglio digitale”...

