Con il pronto ordini n. 126 del 29 aprile 2026 il CNDCEC ha evidenziato che ove il proseguimento della gestione ordinaria della società da liquidare non sia temporaneo, abbia prevalentemente impegnato le attività del professionista, sia in termini di tempo sia in termini di attività esercitate, e sia doveroso ed indispensabile per il diligente perseguimento delle finalità connesse alla liquidazione, circostanze queste da accertare caso per caso, dovranno ritenersi confacenti alla liquidazione del compenso dell’attività professionale esercitata anche i parametri di cui all’art. 19 D.M. n. 140/2012 e il Riquadro 1 dell’allegata Tabella C.
La truffa si consuma con la prima cessione del credito Superbonus: cosa cambia per professionisti e cessionari
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 36525 e n. 36526 del 16 ottobre 2026) intervengono sul trattamento penale dei crediti fittizi da Superbonus, risolvendo il contrasto giurisprudenziale sulla qualificazione della condotta e sul momento consumativo del...


