Il possesso della fattura costituisce una condizione sospensiva del diritto di detrazione che, una volta avveratasi, consente al soggetto passivo di esercitare il diritto con effetto sostanzialmente retroattivo. È quanto si ricava dalla sentenza del Tribunale UE nella causa T-689/24 che, pur ponendosi in continuità con le precedenti decisioni della Corte di Giustizia (cause C-152/02 e C 518/14), laddove riafferma la necessità del rispetto del requisito procedimentale (possesso della fattura) ai fini del valido esercizio del diritto di detrazione, ha una portata decisamente più innovativa per quanto attiene alle modalità di esercizio di tale diritto.
Trasporti di beni: l’IVA sui servizi internazionali
Con la circolare n. 3 del 26 febbraio 2026 Assonime ha esaminato l’IVA sui servizi internazionali, con particolare riguardo ai trasporti di beni in esportazione, transito o importazione. L’art. 12 del decreto legislativo n. 186 del 2025 ha modificato l’ambito dei...


