Per investimenti in start-up innovative superiori a 100.000 euro, il contribuente può fruire della detrazione pari al 50% della somma investita fino all’importo massimo di 100.000 euro stabilito dall’art. 29-bis, D.L. n. 179/2012 oppure, in alternativa, la detrazione pari al 30% sulla somma complessivamente investita, entro l’importo massimo stabilito dall’art. 29 dello stesso decreto, pari ad un 1 milione di euro. Il chiarimento è arrivato nel corso del question time, in risposta all’interrogazione n. 5-04587.
Gestione dello studio del deceduto: come nominare il sostituto temporaneo
Con un pronto ordini n. 82 del 2026 il CNDCEC ha chiarito che l’Ordine può attivare il procedimento, da svolgersi nelle forme di cui alla L. n. 241/1990, volto a nominare un sostituto temporaneo nella gestione dello studio del deceduto ogni volta che venga a...


