Con la risoluzione n. 53 del 7 ottobre 2025 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice identificativo “66” denominato “Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica”, per consentire la corretta identificazione nel modello F24 del soggetto solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. L’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha previsto un regime opzionale per il versamento dell’IVA stabilendo, tra l’altro, che “per le prestazioni di servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.
Costituzione di diritto di usufrutto con donazione: il trattamento fiscale
Con la risposta a interpello n. 130 del 25 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il termine ''trasferimento'', usato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto a un altro della proprietà di beni immobili...


