Con la risposta a interpello n. 152 del 31 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di non incorrere nella decadenza dal beneficio nell’ipotesi di donazione di quote sociali e azioni, i donatari sono chiamati a rendere, contestualmente alla stipula dell’atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla detenzione del controllo, senza alcun obbligo di mantenere la titolarità (rectius, divieto di cessione) di tutte le partecipazioni acquisite (sia uno actu, che a seguito di successiva integrazione) e per le quali si sia beneficiato dell’esenzione, purché i beneficiari anche all’esito di eventuali cessioni delle partecipazioni ricevute in donazione, conservino il controllo ”acquisito” o ”integrato” nell’azienda di famiglia.
Trascrizione dell’atto di assegnazione di fabbricati ad ente pubblico: il trattamento fiscale
Con la risposta a interpello n. 195 del 30 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che anche ai fini dell'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale l'assegnazione da parte dei fondi ai quotisti dei beni immobili apportati va considerata quale atto...

