Con la risposta a consulenza giuridica n. 10 del 14 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il decreto di esdebitazione del sovraindebitato incapiente, emesso ai sensi dell’art. 283 del CCII, rientra tra gli atti dell’autorità giudiziaria soggetti all’imposta di registro ai sensi dell’art. 37 del TUR. Non recando trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, il provvedimento deve essere ricondotto all’art. 8, comma 1, lettera d), della Tariffa, Parte I, allegata al TUR ed è, pertanto, assoggettato all’imposta di registro in misura fissa.
CPB 2026-2027: adesione a due vie entro il 2 novembre 2026
Per il biennio 2026-2027, l’adesione alla proposta di concordato preventivo può avvenire, entro il termine del 2 novembre 2026, mediante due modalità alternative: l’invio telematico congiunto del modello CPB 2026/2027 al modello ISA 2026 in allegato al modello Redditi...


