Con la circolare n. 38 del 31 dicembre 2025 l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che dal 1° gennaio 2026 ed in osservanza a quanto disposto dall’art. 114 DNC, il pagamento della sanzione a seguito di ravvedimento operoso può essere effettuato utilizzando nel campo della liquidazione della dichiarazione doganale esclusivamente i seguenti codici tributo, per l’importo così suddiviso: 430 (50% dell’importo) e 432 (50% dell’importo).
Accisa sul gas naturale: pronte le modalità di attuazione
Sul portale del MEF è stato pubblicato il decreto 29 dicembre 2025, che stabilisce le modalità attuative dell’accisa sul gas naturale di cui agli articoli 26, 26-bis, 26-ter e 26-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle Accise). Il...


