Con la circolare n. 38 del 31 dicembre 2025 l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che dal 1° gennaio 2026 ed in osservanza a quanto disposto dall’art. 114 DNC, il pagamento della sanzione a seguito di ravvedimento operoso può essere effettuato utilizzando nel campo della liquidazione della dichiarazione doganale esclusivamente i seguenti codici tributo, per l’importo così suddiviso: 430 (50% dell’importo) e 432 (50% dell’importo).
Azione antifrode delle Dogane: presentate le Linee di indirizzo per il 2026
Con un comunicato stampa del 16 febbraio 2026, l’Agenzia delle Dogane ha evidenziato che si è svolta, alla presenza del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, cons. Roberto Alesse, la presentazione delle Linee di indirizzo dell’azione antifrode...


