Con una sentenza resa nella causa C‑321/25, la Corte di Giustizia dell’UE ha chiarito che è ammissibile una normativa nazionale in forza della quale la perseguibilità di frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea è necessariamente esclusa per prescrizione qualora non sia intervenuta alcuna condanna definitiva entro un termine di quindici anni a decorrere dalla commissione di tali reati, indipendentemente dal verificarsi di qualsiasi causa di interruzione o di sospensione della prescrizione o di un caso fortuito, purché un siffatto termine non comporti, nello Stato membro interessato, un rischio sistemico di impunità di tali frodi.
CPB 2026-2027: adesione a due vie entro il 2 novembre 2026
Per il biennio 2026-2027, l’adesione alla proposta di concordato preventivo può avvenire, entro il termine del 2 novembre 2026, mediante due modalità alternative: l’invio telematico congiunto del modello CPB 2026/2027 al modello ISA 2026 in allegato al modello Redditi...


