Il nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. n. 117/2026, pubblicato nel S.O. n. 26 della G.U. del 3 luglio 2026) include nella classificazione dei redditi anche i proventi illeciti. In particolare, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo (se non già sottoposti a sequestro o confisca penale) rientrano nella classificazione dei redditi di cui all’art. 6, e i relativi redditi vengono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria. Nel nuovo TUIR viene così trasposto l’art. 14, commi 4 e 4-bis, della legge n. 537/1993.
Dazio di 3 euro senza rimborso in caso di reso
Dal 1° luglio 2026 è operativo il dazio forfetario di 3 euro sui piccoli pacchi. In questo nuovo scenario, la gestione dei resi costituisce un profilo di rilievo. Le regole UE escludono espressamente che, per le merci vendute a distanza e reintrodotte dopo...


