Lo schema di decreto legislativo sull’ordinamento della giurisdizione tributaria (Atto Governo n. 419, all’esame delle Commissioni riunite di Camera e Senato per il parere entro il 30 luglio 2026) istituisce il ruolo unico nazionale dei magistrati tributari e ne uniforma lo stato giuridico a quello dei magistrati ordinari per rinvii puntuali. Il criterio di delega fa però salve le sole prerogative di avvio del procedimento disciplinare e di decisione: l’applicazione della sanzione non vi rientra, e resta affidata al decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze. Dove la delega vincolava, il decreto non poteva muoversi; dove aveva lasciato spazio, non si è mosso e in un punto è arretrato, sopprimendo i criteri di valutazione nel conferimento degli incarichi. Resta incerto anche il rimedio impugnatorio, che il rinvio al D.Lgs. n. 109/2006 non è idoneo a fondare.
IRAP da eliminare per associazioni tra professionisti e società di persone
“Nonostante la mancata attuazione della delega, l'obiettivo del graduale superamento dell'IRAP non deve essere abbandonato. La sostituzione dell'IRAP con una sovrimposta, determinata secondo le medesime regole dell'IRES, elimina il "terzo binario" nel calcolo delle...

