Con la risposta a interpello n. 171 dell’11 settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che laddove i beni compresi nell’azienda agricola continuino a farne parte e ad essere effettivamente utilizzati, anche in via indiretta dall’affittuario, per l’esercizio dell’attività agricola, le (eventuali) plusvalenze relative a tali beni, ”trasferiti” dalla Società Semplice all’ente incorporante per effetto della fusione, non assumeranno rilevanza reddituale ai sensi dell’articolo 67 del TUIR. Va da sé che gli anzidetti beni conserveranno, in capo all’ente incorporante, il medesimo costo fiscalmente riconosciuto che avevano in capo alla Società Semplice.
Lo status ordinamentale del magistrato tributario. Verso la definizione della quinta magistratura?
Il processo di riforma ordinamentale della giustizia tributaria si arricchisce di elementi importanti a seguito del D.Lgs. n. 149/2026: il legislatore definisce, sotto molteplici profili, lo status giuridico del magistrato tributario, disciplinando l’insieme dei...


