Il regolamento delegato (UE) 2026/1119, pubblicato nella GUUE del 1° settembre 2026, integra il regolamento (UE) 2024/3005 precisando le informazioni che i soggetti richiedenti devono includere nelle domande di autorizzazione o riconoscimento come fornitori di rating ESG. Il provvedimento stabilisce che le domande presentate all’ESMA devono contenere, oltre ai dati previsti dall’allegato I del regolamento base, le informazioni aggiuntive degli allegati II, IV e V, a seconda che si tratti di autorizzazione ordinaria, avallo o richiesta di fornire indici di riferimento. Ogni documento deve essere identificato con un numero di riferimento unico e le informazioni devono essere fornite in formato leggibile meccanicamente, garantendo accessibilità e integrità nel tempo. La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione dell’alta dirigenza che attesti completezza e correttezza dei dati forniti.
MiCAR: indicata la nuova tipologia di “Prestatori di servizi per le cripto-attività”
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia comunica che gli operatori, iscritti nell’anagrafe dei segnalanti della UIF come “Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale” (codice 79) oppure “Prestatori di servizi di portafoglio digitale”...


