Una fondazione di diritto straniero (tedesco), anche se precedentemente iscritta in Italia come Onlus non può iscriversi al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) se il suo statuto non rispetta le regole del Codice del terzo settore (CTS), con particolare riguardo alle regole sulla devoluzione del patrimonio. Lo ha stabilito con una Nota dello scorso 23 settembre 2025 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo cui il vincolo devolutivo rappresenta un requisito essenziale per assumere la qualifica di ente del terzo settore (ETS). Pertanto, tutti gli ETS, compresi quelli stranieri, che operano in Italia devono adeguare i loro statuti al CTS e prevedere la devoluzione del patrimonio a fini di pubblica utilità.
Concessioni balneari: validi gli atti di proroga non contestati nei termini
Con la sentenza n. 6835 del 7 settembre 2026, il Consiglio di Stato ha confermato il rigetto del ricorso proposto contro gli atti relativi all’affidamento di concessioni demaniali marittime nel Comune di Santa Marinella. I giudici hanno chiarito che la nota comunale...


