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	<title>Studio di Battista &#8211; Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</title>
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	<description>Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</description>
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	<title>Studio di Battista &#8211; Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</title>
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	<item>
		<title>Servizi postali: Amazon svolge funzioni soggette ad autorizzazione nazionale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Studio di Battista]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 19:32:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ipsoa - Impresa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nelle conclusioni del 9 luglio 2026 nelle cause riunite C‑535/25 e C‑536/25, l’Avvocato generale ritiene che le tre società del gruppo Amazon operanti in Italia svolgano attività riconducibili alle diverse fasi del servizio postale e che, pertanto, l’obbligo di autorizzazione previsto dalla normativa nazionale sia compatibile con il diritto dell’Unione. Amazon Italia Logistica gestirebbe invii [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nelle conclusioni del 9 luglio 2026 nelle cause riunite C‑535/25 e C‑536/25, l’Avvocato generale ritiene che le tre società del gruppo Amazon operanti in Italia svolgano attività riconducibili alle diverse fasi del servizio postale e che, pertanto, l’obbligo di autorizzazione previsto dalla normativa nazionale sia compatibile con il diritto dell’Unione. Amazon Italia Logistica gestirebbe invii già aventi natura postale, potenzialmente rientranti nello smistamento; Amazon Italia Services, tramite i lockers, svolgerebbe attività di distribuzione; Amazon Italia Transport eserciterebbe un’influenza determinante sulla prestazione del recapito, configurandosi come fornitore di servizio postale. L’Avvocato generale evidenzia inoltre che, in un’attività frammentata, ciascun operatore può essere qualificato come fornitore postale se partecipa a una fase del ciclo. Le conclusioni sostengono quindi la legittimità dell’autorizzazione richiesta dall’Italia.</p><p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/servizi-postali-amazon-svolge-funzioni-soggette-ad-autorizzazione-nazionale/">Servizi postali: Amazon svolge funzioni soggette ad autorizzazione nazionale</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
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		<item>
		<title>Controllo formale delle dichiarazioni dei redditi 2023: più tempo per l’invio dei documenti</title>
		<link>https://www.studiodibattista.com/controllo-formale-delle-dichiarazioni-dei-redditi-2023-piu-tempo-per-linvio-dei-documenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio di Battista]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 05:33:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ipsoa - Fisco]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con riguardo al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d&#8217;imposta 2023, il CNDCEC ha evidenziato che, grazie a delle interlocuzioni avviate dal Consiglio nazionale, l&#8217;Agenzia delle Entrate ha confermato che, in ogni caso, la documentazione sarà valutata anche se trasmessa oltre il suddetto termine di trenta giorni, previsto dall&#8217;art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con riguardo al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d&#8217;imposta 2023, il CNDCEC ha evidenziato che, grazie a delle interlocuzioni avviate dal Consiglio nazionale, l&#8217;Agenzia delle Entrate ha confermato che, in ogni caso, la documentazione sarà valutata anche se trasmessa oltre il suddetto termine di trenta giorni, previsto dall&#8217;art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente.</p><p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/controllo-formale-delle-dichiarazioni-dei-redditi-2023-piu-tempo-per-linvio-dei-documenti/">Controllo formale delle dichiarazioni dei redditi 2023: più tempo per l’invio dei documenti</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
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		<item>
		<title>Imposta  di  bollo  sulla  planimetria  dell&#8217;area  oggetto  di concessione demaniale: quando è esclusa?</title>
		<link>https://www.studiodibattista.com/imposta-di-bollo-sulla-planimetria-dellarea-oggetto-di-concessione-demaniale-quando-e-esclusa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio di Battista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 20:37:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ipsoa - Fisco]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con la risposta a interpello n. 140 del 10 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la planimetria non assume autonoma rilevanza documentale ai fini dell&#8217;imposta di bollo, risultando assorbita nell&#8217;unico atto digitale del titolo concessorio, del quale costituisce parte integrante. In tal caso l&#8217;imposta di bollo dovuta per l&#8217;anzidetta planimetria è assorbita dalla [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/imposta-di-bollo-sulla-planimetria-dellarea-oggetto-di-concessione-demaniale-quando-e-esclusa/">Imposta  di  bollo  sulla  planimetria  dell&#8217;area  oggetto  di concessione demaniale: quando è esclusa?</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con la risposta a interpello n. 140 del 10 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la  planimetria  non  assume autonoma  rilevanza  documentale  ai  fini  dell&#8217;imposta  di  bollo,  risultando  assorbita nell&#8217;unico atto digitale del titolo concessorio, del quale costituisce parte integrante. In tal caso l&#8217;imposta di bollo dovuta per l&#8217;anzidetta planimetria è assorbita dalla misura forfettaria di euro 16 dovuta per l&#8217;atto concessorio<strong>.</strong></p><p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/imposta-di-bollo-sulla-planimetria-dellarea-oggetto-di-concessione-demaniale-quando-e-esclusa/">Imposta  di  bollo  sulla  planimetria  dell&#8217;area  oggetto  di concessione demaniale: quando è esclusa?</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Verbali  di  aggiudicazione  di  beni  mobili  non registrati costituenti corpo di reato: il trattamento fiscale</title>
		<link>https://www.studiodibattista.com/verbali-di-aggiudicazione-di-beni-mobili-non-registrati-costituenti-corpo-di-reato-il-trattamento-fiscale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio di Battista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 20:37:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ipsoa - Fisco]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con la risposta a interpello n. 141 del 10 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che i verbali di aggiudicazione relativi alla vendita di beni mobili non registrati costituenti corpo di reato non costituiscono atti giurisdizionali né espressione della funzione decisoria del giudice, ma documentano il perfezionamento di un&#8217;aggiudicazione, producendo effetti traslativi di diritti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/verbali-di-aggiudicazione-di-beni-mobili-non-registrati-costituenti-corpo-di-reato-il-trattamento-fiscale/">Verbali  di  aggiudicazione  di  beni  mobili  non registrati costituenti corpo di reato: il trattamento fiscale</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con la risposta a interpello n. 141 del 10 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che i verbali di aggiudicazione relativi  alla  vendita  di  beni  mobili  non registrati costituenti corpo di reato non costituiscono atti giurisdizionali né espressione della funzione decisoria del giudice, ma documentano il perfezionamento di un&#8217;aggiudicazione, producendo effetti traslativi di diritti patrimoniali. La loro formazione  nell&#8217;ambito  di  una  procedura  autorizzata  dall&#8217;autorità  giudiziaria  non  ne modifica la natura sostanziale. Tali atti, quindi, restano esclusi dall&#8217;esenzione prevista dall&#8217;<a target="_blank" class="rich-legge" title="articolo  46" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000117179ART51">articolo  46</a>  della <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge  n.  374  del  1991" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000117179SOMM">legge  n.  374  del  1991</a>, in  virtù  della loro  autonomia  funzionale che non consente di  ricondurli a meri atti  relativi di altro procedimento.</p><p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/verbali-di-aggiudicazione-di-beni-mobili-non-registrati-costituenti-corpo-di-reato-il-trattamento-fiscale/">Verbali  di  aggiudicazione  di  beni  mobili  non registrati costituenti corpo di reato: il trattamento fiscale</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
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		<item>
		<title>Agenti e Mediatori: semplificazioni per le segnalazioni di Vigilanza</title>
		<link>https://www.studiodibattista.com/agenti-e-mediatori-semplificazioni-per-le-segnalazioni-di-vigilanza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio di Battista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 20:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ipsoa - Fisco]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con la comunicazione n. 42/26 l’OAM ha reso noto di aver aggiornato le modalità di trasmissione delle Segnalazioni di Vigilanza nell’ambito delle attività di controllo dell’Organismo. In tal modo sono state introdotte modalità più semplici per la compilazione e l’invio delle Segnalazioni di Vigilanza da parte di Agenti e Mediatori.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/agenti-e-mediatori-semplificazioni-per-le-segnalazioni-di-vigilanza/">Agenti e Mediatori: semplificazioni per le segnalazioni di Vigilanza</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con la comunicazione n. 42/26 l’OAM ha reso noto di aver aggiornato le modalità di trasmissione delle Segnalazioni di Vigilanza nell’ambito delle attività di controllo dell’Organismo. In tal modo sono state introdotte modalità più semplici per la compilazione e l’invio delle Segnalazioni di Vigilanza da parte di Agenti e Mediatori.</p><p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/agenti-e-mediatori-semplificazioni-per-le-segnalazioni-di-vigilanza/">Agenti e Mediatori: semplificazioni per le segnalazioni di Vigilanza</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
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		<item>
		<title>Sanzioni tributarie, commercialisti e principio di proporzionalità</title>
		<link>https://www.studiodibattista.com/sanzioni-tributarie-commercialisti-e-principio-di-proporzionalita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio di Battista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 20:36:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ipsoa - Fisco]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Un tema che sta creando grandi ambasce, sconforti e lacrime nel mondo dei professionisti riguarda l’individuazione dei presupposti e dei limiti della responsabilità del commercialista per le violazioni tributarie del cliente. Responsabilità che è strettamente delimitata dalla natura e dall’ampiezza dell’incarico concretamente conferito e che dovrebbe essere ricondotta a quattro criteri operativi&#8230; E allora il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/sanzioni-tributarie-commercialisti-e-principio-di-proporzionalita/">Sanzioni tributarie, commercialisti e principio di proporzionalità</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un tema che sta creando grandi ambasce, sconforti e lacrime nel mondo dei professionisti riguarda l’individuazione dei presupposti e dei limiti della <a target="_blank" title="responsabilità del commercialista per le violazioni tributarie del cliente" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/07/03/contribuente-sbaglia-fattura-risponde-commercialista">responsabilità del commercialista per le violazioni tributarie del cliente</a>. Responsabilità che è strettamente delimitata dalla natura e dall’ampiezza dell’incarico concretamente conferito e che dovrebbe essere ricondotta a quattro criteri operativi&#8230; E allora il sistema così delineato è l’unico che può garantire un equilibrio coerente tra le esigenze di effettività dell’azione di contrasto all’evasione fiscale, che giustificano la sanzionabilità del professionista che abbia colpevolmente e inequivocabilmente contribuito a una violazione, e le esigenze di certezza e proporzionalità del sistema sanzionatorio.</p><p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/sanzioni-tributarie-commercialisti-e-principio-di-proporzionalita/">Sanzioni tributarie, commercialisti e principio di proporzionalità</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Il Fisco va in ferie: sospensione estiva per termini processuali e attività dell’Amministrazione finanziaria</title>
		<link>https://www.studiodibattista.com/il-fisco-va-in-ferie-sospensione-estiva-per-termini-processuali-e-attivita-dellamministrazione-finanziaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio di Battista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 20:36:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ipsoa - Fisco]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nel mese di agosto e, in alcune ipotesi, fino al 4 settembre, sono sospesi i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall&#8217;Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori. Inoltre, per tutto il mese di agosto, l’Agenzia delle Entrate sospende l’invio di alcune comunicazioni che riguardano gli esiti di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/il-fisco-va-in-ferie-sospensione-estiva-per-termini-processuali-e-attivita-dellamministrazione-finanziaria/">Il Fisco va in ferie: sospensione estiva per termini processuali e attività dell’Amministrazione finanziaria</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nel mese di agosto e, in alcune ipotesi, fino al 4 settembre, sono sospesi i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall&#8217;Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori. Inoltre, per tutto il mese di agosto, l’Agenzia delle Entrate sospende l’invio di alcune comunicazioni che riguardano gli esiti di controlli, della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, nonché gli inviti all’adempimento. Stesso discorso vale per le cartelle di pagamento da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Identica sospensione di applica per i termini relativi al processo civile, amministrativo e tributario.</p><p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/il-fisco-va-in-ferie-sospensione-estiva-per-termini-processuali-e-attivita-dellamministrazione-finanziaria/">Il Fisco va in ferie: sospensione estiva per termini processuali e attività dell’Amministrazione finanziaria</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Nuovi assunti: gestione TFR nei primi 60 giorni</title>
		<link>https://www.studiodibattista.com/nuovi-assunti-gestione-tfr-nei-primi-60-giorni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio di Battista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 19:34:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ipsoa - Lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con il messaggio n. 2325 del 2026, l&#8217;INPS fornisce le prime istruzioni operative in merito alla gestione del trattamento di fine rapporto nell&#8217;ambito del nuovo sistema di adesione automatica alla previdenza complementare dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, introdotto dalla legge n. 199/2025. L&#8217;Istituto chiarisce le modalità di conferimento delle quote di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/nuovi-assunti-gestione-tfr-nei-primi-60-giorni/">Nuovi assunti: gestione TFR nei primi 60 giorni</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con il messaggio n. 2325 del 2026, l&#8217;INPS fornisce le prime istruzioni operative in merito alla gestione del trattamento di fine rapporto nell&#8217;ambito del nuovo sistema di adesione automatica alla previdenza complementare dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, introdotto dalla legge n. 199/2025. L&#8217;Istituto chiarisce le modalità di conferimento delle quote di TFR maturate nel periodo di sessanta giorni entro il quale il lavoratore può rinunciare all&#8217;adesione automatica, indicando i criteri per la regolarizzazione delle competenze arretrate, i codici Uniemens da utilizzare e il regime sanzionatorio applicabile in caso di versamenti tardivi.</p><p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/nuovi-assunti-gestione-tfr-nei-primi-60-giorni/">Nuovi assunti: gestione TFR nei primi 60 giorni</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Spese di baby-sitting rimborsate come welfare aziendale: quando sono esenti?</title>
		<link>https://www.studiodibattista.com/spese-di-baby-sitting-rimborsate-come-welfare-aziendale-quando-sono-esenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio di Battista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 19:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ipsoa - Lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiodibattista.com/spese-di-baby-sitting-rimborsate-come-welfare-aziendale-quando-sono-esenti/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il baby-sitting rientra tra i servizi di cura della persona. Il rimborso delle relative spese come misura di welfare aziendale è stato oggetto negli anni di interpretazioni differenti da parte dell’Amministrazione finanziaria. Tuttavia, nell’ambito delle risposte scritte a interrogazioni del Senato, pervenute dal 25 giugno al 2 luglio 2026, è stato chiarito definitivamente il regime [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/spese-di-baby-sitting-rimborsate-come-welfare-aziendale-quando-sono-esenti/">Spese di baby-sitting rimborsate come welfare aziendale: quando sono esenti?</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il baby-sitting rientra tra i servizi di cura della persona. Il rimborso delle relative spese come misura di welfare aziendale è stato oggetto negli anni di interpretazioni differenti da parte dell’Amministrazione finanziaria. Tuttavia, nell’ambito delle risposte scritte a interrogazioni del Senato, pervenute dal 25 giugno al 2 luglio 2026, è stato chiarito definitivamente il regime fiscale da applicare ai rimborsi di questo tipo di spese da parte del datore di lavoro. Come si sono evolute nel tempo le diverse interpretazioni? Qual è ad oggi il corretto trattamento fiscale previsto?</p><p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/spese-di-baby-sitting-rimborsate-come-welfare-aziendale-quando-sono-esenti/">Spese di baby-sitting rimborsate come welfare aziendale: quando sono esenti?</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anche l’Italia (ora) deve per legge reprimere il lavoro “forzato”</title>
		<link>https://www.studiodibattista.com/anche-litalia-ora-deve-per-legge-reprimere-il-lavoro-forzato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio di Battista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 19:34:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ipsoa - Lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La legge 10 aprile 2026, n. 60 ha ratificato il Protocollo dell’11 giugno 2024, che aggiorna la convenzione n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, stipulata in seno all’OIL oramai quasi cento anni fa. Tanto il Protocollo del 2014, quanto le norme più antiche, sono entrate a far parte di un gruppo di convenzioni attraverso [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/anche-litalia-ora-deve-per-legge-reprimere-il-lavoro-forzato/">Anche l’Italia (ora) deve per legge reprimere il lavoro “forzato”</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge 10 aprile 2026, n. 60" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001003264SOMM">legge 10 aprile 2026, n. 60</a> ha ratificato il Protocollo dell’11 giugno 2024, che aggiorna la convenzione n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, stipulata in seno all’OIL oramai quasi cento anni fa. Tanto il Protocollo del 2014, quanto le norme più antiche, sono entrate a far parte di un gruppo di convenzioni attraverso le quali si sta venendo a creare uno standard condiviso a livello internazionale, per garantire che a tutti i lavoratori sia assicurato un lavoro “decente”. Pertanto, i Paesi che non rispettino le previsioni di questo gruppo di convenzioni (che oramai ne annovera una decina) devono cominciare a considerarsi come soggetti che non partecipano a pieno titolo alle relazioni internazionali, in quanto non condividono il core labour standards che ogni ordinamento è chiamato ad assicurare ai propri cittadini per il solo fatto di aver aderito all’OIL. Il Protocollo impone chiaramente all’Italia, e a tutti gli Stati che lo hanno ratificato, di considerare tutti i lavoratori, ed anche gli “irregolari”, come “vittime” del lavoro forzato e, conseguentemente, impegna gli apparati di controllo a prevenire il compiersi di irregolarità.</p><p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/anche-litalia-ora-deve-per-legge-reprimere-il-lavoro-forzato/">Anche l’Italia (ora) deve per legge reprimere il lavoro “forzato”</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
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