Non gode dell’esenzione dall’accisa l’energia elettrica impiegata per la ricarica dei veicoli aziendali a trazione elettrica presso infrastrutture di ricarica realizzate nelle proprie sedi operative da società esercenti centrali di produzione o reti di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica. Lo ha ribadito l’Agenzia delle Dogane con la circolare n. 37/D del 2022: anche quando l’azienda che produce energia elettrica è titolare delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, il mero inquadramento del servizio di ricarica come attività propria del titolare delle infrastrutture a ciò dedicate non rappresenta un elemento sufficiente per ricomprendere i relativi consumi nel perimetro agevolativo.
Contributo di solidarietà temporaneo: quando non configura aiuto di Stato
Con le conclusioni rese nella causa C-358/24 l’Avvocato Generale UE ha chiarito che una normativa nazionale che istituisce un contributo di solidarietà temporaneo non configura un aiuto di Stato in quanto non produce alcuna differenza di trattamento tra gli operatori...

