Esenzione accisa anche in caso di documentazione per la circolazione trasmessa tardivamente

da | 2 Lug 2026 | Ipsoa - Fisco

Con sentenza resa nella causa T-361/25 dell’1 luglio 2026, il Tribunale dell’UE ha evidenziato che non è ammissibile una normativa nazionale in virtù della quale il beneficio dell’esenzione dall’accisa è negato per il solo motivo che manca o è stata redatta o trasmessa tardivamente la documentazione richiesta per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, laddove, da un lato, è accertato che tali prodotti sono stati utilizzati a fini esenti e, dall’altro, non vi è alcun indizio tale da destare sospetti quanto all’esistenza di un’evasione, di un abuso o di una frode fiscale.

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