Gli impegni derivanti dall’essere Stato membro dell’UE e dal PNRR sono diventati l’argomento giuridico per giustificare le iniziative legislative nazionali per innovare (o, semplicemente, cambiare) taluni settori dell’ordinamento. Ad esempio, se si prende come punto di riferimento l’impegno derivante dal PNRR di ridurre del 25% i procedimenti penali (anche tributari) entro il quinquennio successivo è agevole obiettare che determinate scelte legislative o orientamenti giurisprudenziali vanno esattamente in direzione opposta: la condizione del previo integrale pagamento dei “debiti tributari comprese sanzioni amministrative ed interessi”, per poter accedere al patteggiamento e agli effetti premiali che comporta crea un obiettivo conflitto con l’interesse a incentivare l’accesso a riti semplificati. Quanto agli orientamenti giurisprudenziali, certo non producono effetti deflazionistici le decisioni tenacemente rivolte a un’intransigenza punitiva, ancorché giuridicamente motivata o motivabile. Ma qual è il rischio da evitare? Che la deflazione processuale si traduca in deficit di tutela e in mancata risposta alla domanda di giustizia della vittima.
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Secondo la Banca d’Italia, che ha pubblicato una memoria per le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera, lo schema di decreto legislativo recante il recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) n. 2024/1640 consolida un modello di...


