Gli atti del procedimento di adesione, notificati entro il 31 marzo 2023, possono essere definiti versando le sanzioni a 1/18. Attenzione, però: la definizione si perfeziona con il pagamento dell’intera somma dovuta oppure della prima rata, entro termini molto stretti. Nell’agevolazione rientra anche l’acquiescenza nei confronti degli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 31 marzo 2023. La circolare n. 6/E/2023 ha chiarito che, con riferimento ai PVC consegnati entro il 31 marzo, la definizione agevolata è possibile sia nel caso di istanza presentata dal contribuente sia nel caso di invito ad iniziativa dell’Ufficio, anche successivi al 31 marzo, a condizione che sia sottoscritto l’accertamento con adesione e lo stesso sia perfezionato con il pagamento.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


