Con una circolare del 25 luglio 2026 il Ministero della Giustizia ha chiarito che il termine perentorio per proporre l’opposizione ex art.170 d.P.R. n.115/2002 avverso il decreto di pagamento emesso dal magistrato, sia nei giudizi civili che in quelli penali, è di trenta giorni che decorrono dalla notifica del provvedimento; indipendentemente dalla notifica, l’opposizione può essere proposta entro il termine di decadenza di 6 mesi che decorrono dalla pubblicazione del provvedimento.
Imprese ittiche: il credito d’imposta per gasolio e benzina trova il codice tributo
Con la risoluzione n. 32 del 22 settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “7080” denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese ittiche per l’acquisto di carburante - articolo 4 decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33”. Il credito...


