La Corte costituzionale, con la sentenza n. 20 del 24 febbraio 2026, ha esaminato le questioni sollevate dal Tribunale di Firenze riguardo al divieto di accesso ai pubblici esercizi imposto dal questore. La Corte ha ritenuto conforme all’articolo 13 della Costituzione il “DASPO antirissa” previsto dall’art. 13-bis, comma 1, del d.l. 14/2017, poiché limita la libertà di circolazione e non quella personale, essendo circoscritto a luoghi specifici e non impedendo al destinatario di mantenere relazioni sociali. Diversamente, ha giudicato costituzionalmente illegittimo il comma 1-bis, relativo al “DASPO antirissa aggravato”, che estende il divieto all’intero territorio provinciale. L’ampiezza della misura, la sua indeterminatezza e la possibile incidenza sul luogo di dimora configurano infatti una restrizione della libertà personale, rendendo necessaria la convalida dell’autorità giudiziaria.
Plastiche riciclate destinate al contatto con gli alimenti: il nuovo sistema sanzionatorio per le violazioni
Il decreto legislativo 9 ottobre 2026, n. 199, in vigore dal 14 novembre 2026, adegua la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2022/1616 sui materiali e oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti. Tra le principali novità figura...

