Nelle conclusioni relative alla causa C-472/24, l’Avvocato Generale UE ha evidenziato l’articolo 311, paragrafo 1, punto 1, della direttiva IVA, deve essere interpretato estensivamente sotto il profilo teleologico nel senso che vengono comprese anche cose trasferibili non materiali, sempreché esse vengano commercializzate nell’ambito dei rapporti giuridici come cose materiali. È determinante che tali servizi vengano commercializzati su un mercato secondario in maniera equiparabile ai beni d’occasione normali e incorporino tipicamente l’IVA residua.
Imprese ittiche: il credito d’imposta per gasolio e benzina trova il codice tributo
Con la risoluzione n. 32 del 22 settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “7080” denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese ittiche per l’acquisto di carburante - articolo 4 decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33”. Il credito...


