L’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE, nelle conclusioni del 5 febbraio 2026 nella Causa C-873/24, propone di interpretare l’articolo 68, lettera 1), del regolamento (UE) n. 650/2012 nel senso che l’autorità competente non è tenuta a inserire nel certificato successorio europeo informazioni relative a beni immobili situati in un altro Stato membro quando la successione avviene a titolo universale. Tale esclusione vale anche se la normativa dello Stato membro in cui si trova l’immobile richiede specifici documenti per le iscrizioni nel registro immobiliare. La funzione del certificato, infatti, non implica un obbligo di dettagliare singoli beni in presenza di una successione universale, né può essere condizionata dalle regole nazionali sulla pubblicità immobiliare.
Emittenti di nuova quotazione: lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato
Con lo Studio n. 76-2026/I, il Consiglio Nazionale del Notariato analizza la disciplina degli “emittenti di nuova quotazione” introdotta dal d.lgs. 47/2026, evidenziando le opportunità offerte dall’ampliamento dell’autonomia statutaria alle società che intendono...

