Con la sentenza n. 126 del 16 luglio 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 104-bis, comma 1-bis, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, nella parte in cui estendeva alle misure di sequestro e confisca penale la disciplina del codice antimafia, con effetti pregiudizievoli per i terzi creditori di buona fede. La Corte ha rilevato che tale estensione, applicata anche alla confisca ex art. 322-ter c.p., comportava un trattamento eccessivamente restrittivo, originariamente previsto solo per le misure di prevenzione, imponendo ai creditori una falcidia del valore del bene pur in presenza di diritti anteriori e buona fede. La decisione evidenzia l’assenza di collegamento tra molte fattispecie rilevanti ai fini della confisca penale e la ratio antimafia, e richiama la necessità di un intervento legislativo organico per bilanciare la tutela dei terzi con le esigenze di contrasto alle condotte illecite.
Riforma dello sport: CNDCEC e CONI presentano le proposte operative per semplificazione e sostenibilità organizzativa
Il CNDCEC informa che il 14 luglio 2026 è stata presentata la relazione conclusiva della Commissione Paritetica istituita per approfondire le principali questioni applicative della riforma dello sport, con particolare riferimento ai modelli organizzativi e di...