Con la sentenza resa nella causa C‑535/24 la Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che non rientrano nella qualificazione di «prestazione di servizi a titolo oneroso» o non sono assimilabili a tale nozione, gli atti compiuti da un creditore ai fini del recupero del suo credito in una situazione in cui tali atti sono stati compiuti in assenza di un incarico o di un mandato da parte del debitore.
Credito da DTA: utilizzo da parte del cessionario che ha acquistato il credito
Con la risposta a interpello n. 259 del 2 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che considerato che l'acquisto di un credito chiesto a rimborso esclude non solo la possibilità di ulteriore cessione, ma anche la compensazione dello stesso ai sensi...