Con la risposta a interpello n. 249 del 18 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contratto di assicurazione sanitaria (malattia, infortunio e maternità) non può essere ricondotto alla categoria dei “contributi assistenziali”, laddove non si riscontri alcuna finalità di “solidarietà collettiva” nei confronti di soggetti che versano in uno stato di bisogno, né a quella dei “contributi previdenziali”. Pertanto, non si applica la deroga prevista dall’art. 51, comma 2, lettera a) del TUIR per i “i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge”.
Assegnazione agevolata da portare a termine entro il 30 settembre 2026
La legge di Bilancio 2026 ha riproposto il regime agevolato per l’assegnazione e la cessione ai soci di beni immobili e mobili registrati non strumentali e per la trasformazione in società semplice. Per poter fruire delle agevolazioni, che consistono in un prelievo...


