L’Avvocato generale, nelle conclusioni della causa C-347/25, suggerisce alla Corte di Giustizia UE di dichiarare che l’articolo 101 TFUE osta a che un’impresa chieda al proprio ex amministratore il risarcimento dell’ammenda inflittale per violazione del diritto della concorrenza. L’impresa risponde personalmente dell’infrazione in quanto unità economica a cui viene imputata la condotta delle persone fisiche. Consentire il regresso comprometterebbe l’efficacia, la proporzionalità e la funzione dissuasiva dell’ammenda antitrust, trasferendone l’onere economico su un soggetto diverso da quello per il quale è stata calibrata (in base a fatturato, quota di mercato e capacità contributiva). L’Avvocato generale riconosce comunque che la società possa agire contro l’amministratore per la violazione dei doveri gestori o per il recupero di somme pagate a terzi danneggiati dall’infrazione, escludendo dal risarcimento il solo pregiudizio consistente nel pagamento dell’ammenda.
Segnalazione dei creditori pubblici qualificati: cosa fare dopo la PEC
Cosa devono fare gli amministratori d’impresa una volta ricevuta la PEC dei creditori pubblici qualificati che segnala l’esistenza di debiti scaduti che superano una determinata soglia? La segnalazione di un creditore pubblico qualificato (INPS, Agenzia delle Entrate...


