Con la risposta a interpello n. 287 del 6 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che sono riconducibili nell’ambito applicativo dell’esenzione da IVA di cui all’art. 10, n. 20), D.P.R. n. 633/1972, le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici (Amministrazioni statali, Regioni, Enti locali, Università, etc.). Diversamente la misura incentivante Resto al Sud è tesa a finanziarie un’iniziativa imprenditoriale, intesa nella sua globalità, senza alcun giudizio da parte dell’ente erogatore sull’offerta formativa proposta agli utenti.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


