Con la risposta a interpello n. 287 del 6 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che sono riconducibili nell’ambito applicativo dell’esenzione da IVA di cui all’art. 10, n. 20), D.P.R. n. 633/1972, le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici (Amministrazioni statali, Regioni, Enti locali, Università, etc.). Diversamente la misura incentivante Resto al Sud è tesa a finanziarie un’iniziativa imprenditoriale, intesa nella sua globalità, senza alcun giudizio da parte dell’ente erogatore sull’offerta formativa proposta agli utenti.
La sanzionabilità in concorso del consulente tributario
Il documento AIDC LAB n. 2/2026 esamina un orientamento interpretativo che tende ad ampliare l’ambito applicativo del concorso del professionista ai sensi del D.Lgs. n. 472/1997, alla luce di recenti pronunce della Cassazione che attribuiscono rilevanza sanzionatoria...


