La Corte costituzionale, con la sentenza n. 46 del 3 aprile 2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sul sistema di finanziamento dell’AGCM, che impone un contributo alle sole società di capitali con fatturato superiore a 50 milioni di euro. Riprendendo l’orientamento della sentenza n. 269/2017, la Corte ha ritenuto legittima la scelta legislativa di far concorrere ai costi dell’Autorità le imprese maggiormente presenti sul mercato, principali destinatarie della sua attività. Il fatturato è stato considerato un valido indice di capacità contributiva e la soglia individuata ragionevole, anche per evitare oneri alle imprese minori e garantire un contributo proporzionato dei soggetti economicamente più forti. Richiamando l’ordinanza della Corte di giustizia UE (C‑560/22), la Corte ha inoltre confermato l’ampia discrezionalità degli Stati nella definizione dei modelli di finanziamento delle autorità di concorrenza, ritenendo il sistema italiano coerente con i principi costituzionali ed europei.
MiCAR: indicata la nuova tipologia di “Prestatori di servizi per le cripto-attività”
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia comunica che gli operatori, iscritti nell’anagrafe dei segnalanti della UIF come “Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale” (codice 79) oppure “Prestatori di servizi di portafoglio digitale”...

