Con le conclusioni rese nella causa T-638/24, l’Avvocato Generale UE ha fornito chiarimenti sull’imposizione di un acquisto intracomunitario di beni, ai sensi dell’art. 20 della direttiva n. 2006/112/CE, nell’ipotesi in cui lo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni ha assoggettato all’imposta tale acquisto, in applicazione dell’art. 41 della direttiva, per il motivo che l’acquirente ha utilizzato il numero di identificazione IVA di tale Stato e non ha dimostrato che l’operazione è stata assoggettata all’IVA nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto.
CPB 2026-2027: adesione a due vie entro il 2 novembre 2026
Per il biennio 2026-2027, l’adesione alla proposta di concordato preventivo può avvenire, entro il termine del 2 novembre 2026, mediante due modalità alternative: l’invio telematico congiunto del modello CPB 2026/2027 al modello ISA 2026 in allegato al modello Redditi...


