Con la sentenza resa nella causa T‑653/24 il 29 gennaio 2026 il Tribunale dell’UE ha evidenziato che l’esistenza di un meccanismo legale di ripercussione di un’imposta sul consumatore finale di elettricità non implica, di per sé, che tale imposta, calcolata indipendentemente dal quantitativo di elettricità effettivamente consumato, presenti un nesso diretto e indissolubile con il consumo di elettricità e sia considerata un’«altra imposta indiretta».
Regime ”a realizzo controllato”: la valutazione antiabuso
Con la risposta a interpello n. 155 del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in relazione all'interpello antiabuso con riferimento all'applicazione del regime ''a realizzo controllato'' (ex articolo 177, comma 2, del TUIR) al Conferimento, in ragione...


