Con la sentenza resa nella causa T‑653/24 il 29 gennaio 2026 il Tribunale dell’UE ha evidenziato che l’esistenza di un meccanismo legale di ripercussione di un’imposta sul consumatore finale di elettricità non implica, di per sé, che tale imposta, calcolata indipendentemente dal quantitativo di elettricità effettivamente consumato, presenti un nesso diretto e indissolubile con il consumo di elettricità e sia considerata un’«altra imposta indiretta».
Svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese: il regime di deducibilità
Con la risoluzione n. 24 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chairito che le svalutazioni dei crediti, in relazione alle quali opera il regime di deducibilità per quinti debbano essere assunte al netto delle rivalutazioni contabilizzate nel medesimo periodo d’imposta...


