Accessi fiscali, da Strasburgo una nuova indicazione: la tutela non può attendere

da | 5 Ott 2026 | Ipsoa - Fisco

Con la decisione Baldipera S.r.l. c. Italia, la CEDU ha dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso relativo a un accesso fiscale presso i locali di una società. La pronuncia va esaminata alla luce dei principi affermati nella sentenza Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia, che aveva rilevato l’insufficienza delle garanzie offerte dall’ordinamento italiano in materia di accessi e ispezioni fiscali. Particolare attenzione è dedicata al rapporto tra assenza di rimedi interni effettivi e decorrenza del termine quadrimestrale per ricorrere a Strasburgo, nonché agli interventi normativi successivi a Italgomme. Restano però ancora aperte le questioni circa l’effettività del controllo giurisdizionale sugli accessi e il necessario equilibrio tra poteri dell’Amministrazione finanziaria e tutela dei diritti garantiti dall’art. 8 della Convenzione.

Altre news da questa categoria

Eccedenza di IRM: la cessione infragruppo

Eccedenza di IRM: la cessione infragruppo

In tema di eccedenza di IRM, Con la risposta a interpello n. 180 del 5 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che è possibile trasferire le eccedenze di ''credito ulteriore'' all'interno del Gruppo, tra i soggetti esteri, nonché tra questi ultimi e la...