Con il Pronto Ordini n. 73 del 1° ottobre 2026, il CNDCEC ha confermato il termine quinquennale di validità del tirocinio per la professione di dottore commercialista, senza che possano assumere rilevanza eventuali cause di forza maggiore. L’art. 6, comma 12, D.P.R. n. 137/2012 non contempla alcuna ipotesi di deroga al termine quinquennale di efficacia del tirocinio svolto, né attribuisce all’Ordine (o ad altro soggetto) alcun potere di valutare/autorizzare proroghe o sospensioni del termine in relazione a circostanze individuali o a situazioni di forza maggiore.
America’s Cup Napoli 2027: la dogana diventa parte della regia logistica
In occasione dell’America’s Cup Napoli 2027, l’Agenzia delle Dogane ha predisposto una guida operativa che introduce strumenti e procedure destinati a rendere più rapida la movimentazione delle merci, ma impone al tempo stesso una precisa pianificazione dei relativi...


