Con la risposta a interpello n. 171 dell’11 settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che laddove i beni compresi nell’azienda agricola continuino a farne parte e ad essere effettivamente utilizzati, anche in via indiretta dall’affittuario, per l’esercizio dell’attività agricola, le (eventuali) plusvalenze relative a tali beni, ”trasferiti” dalla Società Semplice all’ente incorporante per effetto della fusione, non assumeranno rilevanza reddituale ai sensi dell’articolo 67 del TUIR. Va da sé che gli anzidetti beni conserveranno, in capo all’ente incorporante, il medesimo costo fiscalmente riconosciuto che avevano in capo alla Società Semplice.
Recepimento norme IVA per l’era digitale: un passo in avanti
Con il Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2026 si assiste a un ulteriore passaggio per il recepimento delle norme IVA per l’era digitale. Con l’avvicinarsi del termine del 1° gennaio 2027, il Governo è passato all’esame definitivo del decreto legislativo recante...

