Il giudice tributario deve interpretare le norme interne adeguandole ai principi CEDU. Lo impone l’art. 117, comma 1, Cost., come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale. Solo laddove tale interpretazione adeguatrice non sia possibile, deve sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma interna incompatibile con tali principi. Se l’attività accertativa è incompatibile con la norma interna interpretata in senso conforme alla CEDU, il giudice deve dichiarare l’illegittimità dell’accertamento e, se tale incompatibilità concerna l’istruttoria compiuta, l’inutilizzabilità degli elementi di prova acquisiti, ai sensi dell’art. 7-quinquies della legge n. 212/2000; per le attività svolte anteriormente alla vigenza di tale disposizione, dovrà statuire tale inutilizzabilità per lesione dei diritti CEDU o l’illegittimità derivata dell’atto impositivo.
Recepimento norme IVA per l’era digitale: un passo in avanti
Con il Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2026 si assiste a un ulteriore passaggio per il recepimento delle norme IVA per l’era digitale. Con l’avvicinarsi del termine del 1° gennaio 2027, il Governo è passato all’esame definitivo del decreto legislativo recante...

