Con riguardo al contraddittorio preventivo obbligatorio di cui all’art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, il TAR Lazio ha affermato (sentenza n. 12390/2026) la giurisdizione del giudice amministrativo e l’ammissibilità dell’azione ex art. 116 cod.proc.amm. per ottenere l’ostensione degli atti contenuti nel fascicolo tributario. Ha inoltre evidenziato che non disporre della copia del documento che pur l’Amministrazione ha esibito all’interessato precluderebbe a costui la possibilità di spiegare un’efficace attività difensiva e prima ancora gli imporrebbe un gravoso e defatigante sforzo teso a ricostruirne il contenuto “a memoria”.
Contributo di solidarietà temporaneo: quando non configura aiuto di Stato
Con le conclusioni rese nella causa C-358/24 l’Avvocato Generale UE ha chiarito che una normativa nazionale che istituisce un contributo di solidarietà temporaneo non configura un aiuto di Stato in quanto non produce alcuna differenza di trattamento tra gli operatori...

