Con un documento del 25 agosto 2026 il Consiglio Nazionale del Notariato ha esaminato il combinato disposto dell’art. 56 TUR e 2772 c.c., nella specifica prospettiva di individuare se ulteriori limiti all’esercitabilità del privilegio, che possano come tali rassicurare il notaio rogante nella sua attività di tutela dell’acquirente, possano derivare dalla peculiare disciplina della procedura esecutiva esattoriale, quale si è venuta ad evolvere negli ultimi anni.
La truffa si consuma con la prima cessione del credito Superbonus: cosa cambia per professionisti e cessionari
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 36525 e n. 36526 del 16 ottobre 2026) intervengono sul trattamento penale dei crediti fittizi da Superbonus, risolvendo il contrasto giurisprudenziale sulla qualificazione della condotta e sul momento consumativo del...


