La Nota n. 13041 del 14 agosto 2026 del Ministero del Lavoro chiarisce l’applicazione dell’art. 4, comma 2, del Codice del Terzo settore alle fondazioni costituite e controllate dagli ordini professionali. Il Ministero conferma che ordini e collegi professionali sono enti pubblici non economici, ad appartenenza obbligatoria e con funzioni di tutela dell’interesse pubblico, e pertanto estranei al Terzo settore. Il D.L. 75/2023 non modifica tale qualificazione. Gli ordini non possono essere considerati associazioni professionali ai sensi della legge 4/2013, riservata a enti privatistici a adesione volontaria. L’individuazione delle associazioni escluse dal RUNTS richiede una valutazione caso per caso dell’intero statuto, verificando finalità professionali o di rappresentanza economica.
Decreto giustizia e migrazione: pubblicata la legge di conversione
La legge 7 agosto 2026, n. 145, che converte il D.L. 12 giugno 2026, n. 100, introduce misure urgenti in materia di giustizia e attua il Patto UE su migrazione e asilo. Le principali novità riguardano la riforma dell’esame di Stato per l’abilitazione forense, ora...


