Il decreto 9 luglio 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 17 agosto 2026, modifica il decreto ministeriale sul credito ai consumatori del 3 febbraio 2011, rafforzando le tutele previste dalla direttiva (UE) 2023/2225. Viene introdotto il nuovo comma 1‑bis, che impone a finanziatori e intermediari comportamenti improntati a diligenza, correttezza e trasparenza, vietando pratiche discriminatorie verso consumatori legalmente soggiornanti nell’UE, salvo differenziazioni giustificate da criteri oggettivi. Il nuovo comma 3‑bis consente alla Banca d’Italia di escludere dall’applicazione di alcune norme i microcrediti sotto i 200 euro, i crediti senza interessi e quelli con sole commissioni non significative rimborsabili entro tre mesi. L’articolo 4 è sostituito, introducendo obblighi stringenti sulla pubblicità dei contratti di credito, che deve contenere l’avvertenza “Attenzione! Prendere in prestito denaro costa denaro”, informazioni chiare e non ingannevoli, e divieti specifici contro messaggi che incentivano indebitamento o rappresentano il credito come soluzione finanziaria.
Operazioni straordinarie transfrontaliere: l’analisi del Notariato su trasformazioni, fusioni e scissioni
Lo Studio n. 73-2026/I del Consiglio Nazionale del Notariato analizza le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 88/2025 alla disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere e internazionali. Le novità riguardano il trasferimento della sede all'estero, il...


