Per le cessioni di terreni non edificabili, che danno luogo a plusvalenza tassabile se effettuate entro 5 anni dall’acquisto, il contribuente può optare per un regime sostitutivo, che prevede l’applicazione dell’imposta con l’aliquota del 26%, in luogo dell’IRPEF con aliquota ordinarie. La maggiore convenienza della tassazione ordinaria/sostitutiva dipende principalmente dalla situazione reddituale del cedente e dall’ammontare della plusvalenza. Fermo restando che l’applicazione dell’imposta sostitutiva presenta alcuni vantaggi pratici: è versata direttamente dal notaio al momento della stipula dell’atto, estingue definitivamente il debito d’imposta sulla plusvalenza e solleva il contribuente dall’obbligo di dichiarare tale reddito ai fini IRPEF.
XXV Rapporto annuale INPS: occupazione, welfare e sfida demografica
Il XXV Rapporto annuale dell'INPS fotografa un mercato del lavoro in crescita e un sistema di welfare chiamato a confrontarsi con le grandi trasformazioni demografiche, economiche e sociali del Paese. Nel 2025 aumentano gli occupati, la base contributiva e le...