Con sentenza resa nella causa T-361/25 dell’1 luglio 2026, il Tribunale dell’UE ha evidenziato che non è ammissibile una normativa nazionale in virtù della quale il beneficio dell’esenzione dall’accisa è negato per il solo motivo che manca o è stata redatta o trasmessa tardivamente la documentazione richiesta per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, laddove, da un lato, è accertato che tali prodotti sono stati utilizzati a fini esenti e, dall’altro, non vi è alcun indizio tale da destare sospetti quanto all’esistenza di un’evasione, di un abuso o di una frode fiscale.
La truffa si consuma con la prima cessione del credito Superbonus: cosa cambia per professionisti e cessionari
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 36525 e n. 36526 del 16 ottobre 2026) intervengono sul trattamento penale dei crediti fittizi da Superbonus, risolvendo il contrasto giurisprudenziale sulla qualificazione della condotta e sul momento consumativo del...


