Con la sentenza n. 109 del 18 giugno 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei limiti comunque indicati in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale sull’art. 614‑bis c.p.c., sollevate in relazione alla mancanza, nel testo previgente, di un termine di durata delle misure di coercizione indiretta. La Corte ha ribadito che l’astreinte non può essere priva di limite temporale, poiché perderebbe coerenza con l’interesse tutelato dal provvedimento di condanna. Pur riconoscendo l’assenza di una previsione espressa, la Corte ha ritenuto possibile colmare il vuoto normativo mediante interpretazione costituzionalmente orientata, attribuendo al giudice dell’opposizione all’esecuzione il potere di verificare, sulla base dei fatti successivi alla formazione del titolo, la perdita di efficacia della misura oltre un arco temporale congruo. Su tale limite temporale il giudice può quindi determinare l’importo eseguibile.
MiCAR: indicata la nuova tipologia di “Prestatori di servizi per le cripto-attività”
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia comunica che gli operatori, iscritti nell’anagrafe dei segnalanti della UIF come “Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale” (codice 79) oppure “Prestatori di servizi di portafoglio digitale”...

